
Minori, dal 26 giugno obbligo del documento individuale per viaggiare all'estero
A partire dal 26 giugno 2012 i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale (passaporto, oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, carta d'identità valida per l'espatrio) e non possono pertanto essere iscritti sul passaporto dei genitori.
Il passaporto sul quale siano stati iscritti figli minorenni resta valido, fino alla scadenza naturale, solo per il genitore.
Per il rilascio ai minori della carta di identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso di entrambi i genitori anche nel caso di figli naturali conviventi con uno solo dei genitori o di figli legittimi affidati a uno solo dei genitori separati.
L 'art. 10 del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, in vigore dal 14 maggio 2011, ha modificato i requisiti relativi al rilascio e alla durata della carta di identità.
Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato a 15 anni, ed è stata stabilita una validità temporale di tale documento diversa a seconda dell'età del minore.
Requisiti per il rilascio
Modalità di rilascio
Validità
- 3 anni per i minori da 0 a 3 anni
- 5 anni per i minori nella fascia di età dai 3 ai 18 anni
Validità per l'espatrio
Documentazione
- 3 foto recenti formato tessera uguali tra loro.
- Le foto devono essere stampate su carta fotografica, non devono essere utilizzate foto ottenute attraverso sistemi di stampa elettronica su carta termica in quanto possono essere soggette a deterioramento
- in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza - Questura o ai carabinieri o ai vigili urbani
Rinnovo
Stranieri
All'atto della richiesta dovrà essere esibito anche il permesso di soggiorno.
Costi a carico del cittadino
Tempi di rilascio
Per i cittadini residenti la carta di identità è rilasciata a vista.
La carta di identità viene rilasciata ai cittadini residenti, iscritti all'Aire, o temporaneamente dimoranti nel Comune.
Per richiedere la carta di identità è necessario presentarsi personalmente presso l'ufficio Anagrafe accompagnati da almeno un genitore o esercente la potestà.
I cittadini residenti all'estero iscritti AIRE possono richiedere la carta di identità anche al consolato competente.
La carta di identità rilasciata ai minori ha la seguente validità:
la carta di identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore o il nullaosta del giudice tutelare.
Per informazioni relative al consenso di entrambi i genitori è necessario rivolgersi direttamente agli sportelli dell'ufficio Anagrafe.
Per i minori di 14 anni l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori; si consiglia ai genitori di munirsi di documentazione idonea a comprovare la potestà sul minore (es. certificato di nascita con paternità e maternità).
Se il minore è accompagnato all'estero da altra persona occorre che l'accompagnatore sia munito di autorizzazione degli esercenti la potestà convalidata dalla Questura.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei paesi per i quali è sufficiente la carta di identità è possibile consultare il sito Viaggiaresicuri a cura del Ministero degli Affari Esteri e dell'Aci.
La carta di identità può essere rinnovata 180 giorni prima della scadenza.
Anche per i cittadini stranieri minori residenti nel Comune è possibile richiedere, con le stesse modalità dei cittadini italiani, il rilascio della carta di identità.
Per gli stranieri la carta di identità ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
Per il rilascio della carta di identità il costo è pari ad € 5,42.